In Italia definire una struttura “centro di riabilitazione” intende una cosa ben precisa. I centri di riabilitazione sono infatti regolati dalla legge del 23 dicembre 1978, numero 833. Questa legge è nota per aver dato una svolta storica al mondo della sanità, apportando cambiamenti enormi nella vita di tutti i cittadini.

Con questa riforma viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale, così come lo conosciamo oggi.

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale scritto nella nostra costituzione, finalmente garantito a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione.

La legge 833/1978 inserisce la riabilitazione tra le discipline mediche garantite a tutti i cittadini, e stabilisce i requisiti che un centro riabilitativo deve soddisfare per essere definito tale.

La storia della sanità italiana

Per capire meglio cosa intende la legge per “centro riabilitativo” facciamo un rapido riassunto di come era la situazione prima del 1978.

La legge Mariotti

La legge Mariotti, del 1968, fece delle prime riforme del sistema sanitario, gettando le basi per quello che sarebbe avvenuto dieci anni dopo. Istituisce infatti i presidi ospedalieri pubblici, che ancora oggi sono il cuore della sanità. Rimanevano però nel sistema Mariotti delle grandi criticità; la sanità infatti non era garantita a tutti i cittadini ma avevano diritto alle prestazioni sanitarie solamente i cittadini lavoratori e i loro familiari, visto che con il loro salario pagavano il fondo destinato alla sanità.

E gli altri? Disoccupati, lavoratori in nero, persone sole, erano costrette a rivolgersi agli istituti di carità per avere un minimo di assistenza.

Il sistema della cassa mutua creava anche un altro problema, i ricoveri aumentavano di numero, erano spesso troppo lunghi rispetto all’effettiva necessità, aumentando sprechi e malfunzionamenti.

La riforma del 1978

In virtù di queste criticità nacque la legge 833 del 1978, che rivoluzionò completamente il sistema sanitario. Viene introdotto il Sistema Sanitario Nazionale, in uso oggi in Italia, e modello imitato da molti altri Paesi.

La riforma rendeva tutte le prestazioni sanitarie gratuite e universali, quindi ogni cittadino ne aveva diritto, qualsiasi fosse la sua situazione economica, lavorativa, giuridica.

Alcune funzioni del Sistema Sanitario non vengono esercitate direttamente dallo Stato, ma altre sono delegate alle Regioni e infine alle Unità Sanitarie Locali, anche note come USL.

Torniamo a noi, la legge 833 del 1978 cita espressamente la Riabilitazione come una disciplina sanitaria garantita a tutti i cittadini e ufficialmente riconosciuta; prima del 1978 la riabilitazione non era “ufficialmente” esistente.

I centri di riabilitazione  “ex art. 26

La riforma sanitaria del 1978 introduce i centri di riabilitazione definiti “ex art. 26”, con l’obiettivo di distinguerli dagli “studi di riabilitazione”. Uno studio di riabilitazione è infatti una qualsiasi struttura dove opera un terapista, anche da solo. Un centro di riabilitazione invece deve rispettare dei requisiti precisi.

L’obiettivo di questa distinzione era fare ordine nel caotico mondo della riabilitazione e definire il livello e la qualità della prestazione sanitaria.

Autorizzazione della Regione

Un centro di riabilitazione “ex art. 26”, per essere definito tale, ha bisogno di un’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Regione di competenza. Per ottenere il via libera della Regione è necessario che il centro rispetti delle precise caratteristiche:

  • Deve essere presente un’equipe sanitaria multidisciplinare, composta da tecnici della riabilitazione (logopedisti, psicomotricisti, fisioterapisti, neuropsicologi…) e da figure mediche che coordinano i tecnici.
  • Il centro riabilitativo elabora per ogni suo paziente un PRI o Progetto Riabilitativo Individuale, monitorato nel tempo, di lunghezza variabile e seguito da almeno tre delle figure professionali già citate, di cui uno deve essere un medico.
  • Il trattamento riabilitativo, sia esso individuale o in piccoli gruppi, ha durata superiore ai 60 minuti.

Citando direttamente la legge, i centri di riabilitazione erogano trattamenti volti a “consentire il recupero e la rieducazione funzionale e/o il mantenimento delle abilità acquisite a persone con disabilità complessa fisica , psichica , sensoriale o mista , spesso multipla, con possibili esiti permanenti.”.

I centri di riabilitazione convenzionati con il SSN

Un centro di riabilitazione, una volta ottenuta l’autorizzazione della Regione, può decidere se operare privatamente o essere una struttura accreditata.

Il concetto di struttura sanitaria accreditata nasce con la legge 502 del 1992.

Quale è la differenza? Un centro di riabilitazione privato opera come qualsiasi privato. I suoi servizi sono a pagamento, le tariffe sono decise da chi le eroga e il paziente che vi ricorre usufruisce di un servizio privato.

Una struttura convenzionata invece resta privata, ma fornisce dei servizi sanitari “per conto dello Stato”. Il cittadino paga solamente il ticket sanitario come se si rivolgesse a una struttura pubblica e lo Stato provvede a pagare il centro riabilitativo per la prestazione. . La prestazione deve essere però prescritta da un Medico di Medicina Generale (MMG) o da un pediatra.

I passaggi per diventare un centro riabilitativo convenzionato

L’autorizzazione

Per prima cosa il centro riabilitativo deve ottenere l’autorizzazione da parte della Regione e del suo Comune che verificano che la struttura sia adeguata al suo scopo. Vengono verificati tutti i requisiti spaziali degli ambienti, l’adeguatezza degli impianti, l’assenza di barriere architettoniche, la presenza di locali di servizio.

L’accreditamento

Successivamente all’ottenimento della autorizzazione la struttura può richiedere l’accreditamento.

Le strutture accreditate devono rispettare precisi criteri di qualitativi, strutturali, organizzativi e funzionali, al fine di ottenere l’accreditamento da parte della Regione.

Le strutture accreditate sono sottoposte a un processo di valutazione periodica, ogni 4 anni, per monitorare che la qualità dei servizi non decada. Se la struttura non viene più ritenuta adeguata l’accreditamento può essere revocato.

Un centro di riabilitazione privato, una volta che ha ottenuto l’accreditamento, opera a tutti gli effetti come una struttura pubblica, applica le stesse tariffe e riceve un finanziamento regionale.

La Regione stipula con il centro di riabilitazione un contratto,  in cui vengono definite le prestazioni che il SSN “compra” dal privato. Viene definita la quantità, la tipologia della prestazione sanitaria erogata e la tipologia di personale impiegato.

L’esistenza di strutture private che operano in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ha un grande vantaggio: amplia le possibilità della sanità pubblica senza dover costruire nuove strutture ma rispettando criteri qualitativi precisi.

Concludendo, rivolgersi a una struttura convenzionata o pubblica non cambia nulla all’utente, scegli il centro riabilitativo più vicino o per te migliore, in tutta libertà!

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Fonti: 
https://www.fatebenefratelli.it/blog/sistema-sanitario-italiano-un-dono-che-fa-la-differenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_sanitario_nazionale_(Italia)
http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_4.jsp?lingua=italiano&area=Il_Ssn
https://mutuacesarepozzo.org/Strutture-convenzionate--cosa-sono